Manuale HACCP previsto per il trasporto degli alimenti

Manuale HACCP previsto per il trasporto degli alimenti
Pizza, pane, farina, mozzarella, frutta, verdura. La produzione e la manipolazione di questi alimenti è controllata dalle normative italiane ed europee riguardanti la sicurezza alimentare. Dal sistema HACCP.

Ma come arrivano questi alimenti dal luogo di produzione a quello della vendita al dettaglio?
Tramite mezzi di trasporto ovviamente, mezzi adibiti a portare e smistare da una parte all’altra dell’Italia, alimenti e bevande di cui ci riforniamo. Mezzi di trasporto che coprono l’area di un solo piccolo paese o magari che viaggiano in lungo e in largo per lo stivale. Mezzi che necessitano anch’essi di autocontrollo HACCP, che ne tuteli le condizioni igieniche e ne prevenga il rischio. Nella normativa HACCP, riferendoci in particolar modo ai D. Lgs 155/97 e al Reg. CE 852/2004 l’HACCP per il trasporto alimenti occupa una parte importante alla stregua della manipolazione, della vendita.

Vediamo cosa dice a riguardo l’articolo V del Reg. CE 852/2004:

1. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione;

2. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati;

3. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti;

4. i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione “esclusivamente per prodotti alimentari”;

5. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione;

6. i prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione;

7. ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

Primi articoli della complessiva e complessa normativa sull’autocontrollo alimentare.
Per essere al passo e rispettosi di queste come delle restanti indicazioni di legge occorre dotarsi di un manuale HACCP. Il manuale HACCP è il documento che ogni attività che trasporti alimenti deve tenere con sé per aggiornare e compiere quotidianamente i necessari passi per una costante tutela della sicurezza di ciò che trasporta.

Avere a disposizione e servirsi di un manuale HACCP è fondamentale sia per chi trasporta alimenti, sia per se stesso, sia per autotrasportatori conto terzi.

Noleggio a lungo termine di Veicoli commerciali